Inosservanza dell’ordine di allontanamento del questore e sussistenza del giustificato motivo

Cass. Pen., sez. I, 20 settembre 2022, n. 38819

La sentenza in commento si sofferma sulla clausola negativa di esigibilità del giustificato motivo che caratterizza la norma incriminatrice di cui all’art. 14, c. 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Secondo la Cassazione, anche la condizione di paternità o maternità, nel periodo di gestazione e in quello necessario al raggiungimento del sesto mese di vita del figlio, costituisce giustificato motivo idoneo a escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell’ordine del questore di lasciare il territorio dello Stato per inesigibilità della condotta richiesta, in applicazione del principio di tutela della gravidanza e della prole.

 

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Elena Mattevi, Docente e Ricercatrice a tempo determinato (RtdA) di diritto penale presso l’Università di Trento, coordina l’Osservatorio sulla giustizia di pace, conciliativa e riparativa della Facoltà di Giurisprudenza presso la medesima Università. Ha partecipato a convegni e gruppi di ricerca nazionali ed internazionali. È autrice delle monografie Una giustizia più riparativa. Mediazione e riparazione in materia penale” (Editoriale Scientifica, 2017) e L’abuso d’ufficio. Una questione aperta (Editoriale Scientifica, 2022), nonché autrice e curatrice di numerose altre pubblicazioni su temi penalistici.