A partire dalle due recenti sentenze del TAR Veneto, sez. III, 18 marzo 2026, nn. 616 e 617, il contributo mette in rilievo l’impiego dell’azione di classe pubblica come strumento di tutela processuale del diritto alla protezione internazionale. Dopo aver analizzato le modalità attraverso cui la sistematica violazione del termine previsto ex art. 26, co. 2-bis, d.lgs. n. 25/2008 per la formalizzazione della domanda integri un’ipotesi di inefficienza amministrativa, si rinviene nel diritto alla protezione internazionale un fondamentale diritto sociale a struttura prestazionale, dipendente, per il suo inveramento, dall’(efficiente) organizzazione delle Questure. In quest’ottica, l’azione di classe pubblica si configura, secondo lo schema seguito dal TAR Veneto, come un importante presidio di garanzia giurisdizionale per i richiedenti asilo.

