La protezione temporanea per motivi umanitari nel nuovo sistema di tutela delle persone migranti in Italia

In presenza di eventi di particolare gravità che determinino l’insorgere di esigenze umanitarie, è possibile far ricorso allo strumento della protezione temporanea di cui all’art. 20 del Testo unico in materia di immigrazione. La disposizione non ha subito modifiche in seguito all’entrata in vigore del primo decreto sicurezza e, dunque, rappresenta oggi lo strumento principale mediante il quale può essere accordata tutela al migrante che fugga dal Paese d’origine per motivi di carattere umanitario.

 

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Omar Makimov Pallotta è Dottorando di ricerca in Global Studies. Justice, Rights, Politics presso l’Università degli Studi di Macerata. Ha svolto soggiorni di studio in Belgio e Germania ed è stato visiting scholar presso il Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law di Heidelberg e presso l'Europa Kolleg dell'Università di Amburgo. Ha pubblicato articoli e saggi sui diritti fondamentali, sull’immigrazione e sul processo di integrazione europea.