Definizione di “place of safety” nella materia dei soccorsi in mare: siamo di fronte a una svolta interpretativa?

Nessuna illegittimità è stata riscontrata nei provvedimenti con i quali, a inizio anno, le autorità italiane avevano assegnato i porti di Ancona e La Spezia alla nave Geo Barents, che aveva effettuato due operazioni di salvataggio in acque libiche. Lo ha stabilito il TAR Lazio, che ha respinto due ricorsi della ONG, ribadendo come sia «evidente ed innegabile» riconoscere al Viminale il potere di assegnare il porto, in quanto le operazioni di soccorso, oltre al salvataggio delle vite in mare, «coinvolgono aspetti di corretta organizzazione e allocazione delle persone soccorse nonché della loro accoglienza». Decisiva per il rigetto dei ricorsi è stata la ricostruzione interpretativa del concetto di POS: secondo il Tar, infatti, la nozione di “porto sicuro” non coincide necessariamente con quello più vicino alla zona di soccorso, non essendovi coincidenza tra le due nozioni in una nessuna definizione valida a livello di trattati internazionali.

Filomena Pisconti
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Abilitata all’esercizio della professione forense, dottoressa di ricerca per il Settore scientifico disciplinare di Diritto penale (IUS/17), in “Diritti, economie e culture del Mediterraneo” presso il Dipartimento Jonico in “Sistemi giuridici ed economici del Mediterraneo: società, ambiente, culture” di Taranto, Università degli Studi di Bari “A. Moro”, con una tesi di dottorato dal titolo “Il soccorso in mare dei migranti tra dovere e delitto”; presso lo stesso Dipartimento svolge attualmente incarico di cultrice della materia di Diritto penale. Componente di comitati di redazione di diverse riviste scientifiche e relatrice in diversi convegni. Autrice di diverse pubblicazioni, in particolare, sui profili di interconnessione tra diritto penale e fenomeno migratorio.