L’articolo analizza la sentenza n. 1/2026 della Corte costituzionale relativa alla disciplina toscana sull’edilizia residenziale pubblica (ERP), con particolare riferimento alla legittimità del criterio della residenza pregressa come parametro premiale nelle graduatorie di assegnazione. Ripercorrendo il quadro costituzionale ed eurounitario in materia di parità di trattamento e diritti sociali, il contributo evidenzia come la valorizzazione eccessiva della storicità della residenza rischi di trasformarsi in un requisito di accesso mascherato, incidendo sulla par condicio e sulla tutela primaria dello stato di bisogno di chi richiede l’assegnazione ERP. La Corte, pur riconoscendo che il radicamento territoriale può avere un ruolo valutativo marginale, ne esclude l’utilizzo quale criterio dominante, poiché suscettibile di generare discriminazioni indirette e di comprimere la libertà di circolazione riconosciuta e sancita dai trattati europei. L’analisi si conclude rilevando i margini di discrezionalità legislativa ancora riservati alle Regioni, purché coerenti con la centralità costituzionale del bisogno abitativo.

